Le società non operative: esclusione in assenza di attività imprenditoriale

Le società non operative: esclusione in assenza di attività imprenditoriale

La normativa italiana sulle società non operative si applica esclusivamente nei casi in cui manchi l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13876/2025, che accoglie il ricorso di una società agricola siciliana difesa dallo Studio Cuva.

Il caso

La società si era vista negare dall’Agenzia delle Entrate il rimborso di un credito IVA per oltre 197.000 euro, connesso ad “acquisti di beni strumentali”. Il rigetto era stato motivato sostenendo che la società fosse “non operativa” ai sensi dell’art. 30 della Legge 724/1994. Tuttavia, secondo la difesa presentata dall’Avv. Angelo Cuva e dal Prof. Avv. Giovanni Cuva, il mero scostamento da parametri presuntivi di ricavo non può giustificare l’applicazione della disciplina delle società di comodo, in assenza di una reale inattività imprenditoriale.

Il principio stabilito dalla Cassazione

La Suprema Corte ha ribadito che l’impossibilità oggettiva di conseguire ricavi, anche in presenza di investimenti e attività economica documentata, non può far scattare automaticamente la presunzione di non operatività.

Il Collegio ha fatto proprio quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 7 marzo 2024 (causa C-841/22), secondo cui una normativa nazionale che nega il diritto al rimborso dell’IVA in modo automatico, sulla base di criteri meramente presuntivi, è contraria al principio di proporzionalità e di neutralità dell’IVA sancito a livello europeo.

L’importanza della prova contraria

Nel caso trattato, la società agricola aveva dimostrato, attraverso idonea documentazione, di aver svolto una concreta attività imprenditoriale. La Corte ha quindi stabilito che la presunzione di non operatività può essere superata, purché vi sia la prova di un’effettiva attività economica, anche se non remunerativa nel periodo d’imposta.